Gli adempimenti fiscali per un e-commerce farmacia

Scontrino elettronico, fatturazione, invio telematico a Sogei: tutto ciò che bisogna sapere sugli adempimenti fiscali che deve rispettare una farmacia online.

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La materia dell’e-commerce farmacia è già di per sé soggetta a regolamentazione inflessibile. La vendita online di farmaci e parafarmaci appartiene ad un settore di sicura remunerazione, ma deve essere affrontato con molta attenzione e, possibilmente, con l’appoggio di una web agency specializzata. Molto importante per un farmacista è conoscere tutte le regole relative agli adempimenti fiscali da rispettare, partendo dalla definizione di commercio elettronico indiretto fino ad arrivare alla questione della fattura elettronica.

 

Farmacia online: si tratta di commercio elettronico indiretto, perché?

Prima di capire se per l’eCommerce online di farmaci è necessario emettere una fattura elettronica o scontrino fiscale è giusto definire la differenza tra commercio elettronico indiretto e commercio elettronico diretto, così come specificato nella brochure di Federfarma. Si tratta di commercio elettronico diretto quando un utente acquista online un bene o prodotto che riceve direttamente online, come per esempio musica, software, servizi online, etc. Nel caso della vendita di farmaci online invece si tratta di commercio elettronico indiretto, in quanto l’utente acquista tramite una piattaforma online ma riceve la consegna fisica della merce a domicilio.

 

Commercio elettronico indiretto: niente obbligo di scontrino fiscale

La risoluzione n 274/E del 5 novembre 2009 ha stabilito che l’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale (scontrino fiscale o fattura elettronica) vige solamente per il commercio elettronico diretto. Quindi le farmacie online, appartenendo al commercio elettronico indiretto, non sono sottoposte a nessun obbligo di emissione di documento fiscale. Le casistiche in cui è necessario emettere una fattura elettronica si palesano quando vi è una espressa richiesta del cliente in fase di acquisto, quando nell’ordine viene inserito almeno un farmaco o un dispositivo medico detraibile oppure quando l’ordine viene effettuato da un’azienda con partita IVA.
Inoltre, data la sensibilità dei dati che vengono trattati, il Garante della privacy ha imposto che, qualora l’ordine sia stato effettuato da una persona fisica e contenga un farmaco o un dispositivo medico detraibile, la farmacia non possa emettere la fattura elettronica, bensì la una normale fattura cartacea, al fine di tutelare la riservatezza e sicurezza nell’invio di dati sensibili. La fattura cartacea, dovrà comunque essere inviata alla SOGEI ai fini della detraibilità e della deducibilità (operazione che può essere effettuata direttamente da backoffice).

In ogni caso il farmacista, quando non viene emessa la fattura, come previsto dall’art. 24 DPR 633/1972, può, tramite backoffice emettere una ricevuta non fiscale ed ha l’obbligo di annotare l’equivalente della cessione nel registro dei corrispettivi.

 

Deducibilità e detraibilità: l’obbligo di inserire il codice fiscale del cliente

Spesso però in fase di acquisto l’utente ha la necessità di richiedere lo scontrino fiscale o la fattura non elettronica, in modo da poter inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi al fine di ottenere la detrazione prevista per legge. Per questo motivo ogni farmacia online ha l’obbligo di prevedere un campo dove inserire il codice fiscale dell’utente, in quanto la detraibilità/deducibilità delle spese relative all’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica è prevista dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7/E del 4 aprile 2017.


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